STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CITTA’ DI SUBIACO
E’ costituita una associazione denominata “ Associazione Commercianti Città di Subiaco”.
essa rappresenta le ditte individuali e le società esercenti le attività commerciali, turistiche , di spettacolo, del terziario , dei servizi e le ausiliarie del commercio .
l’Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica
Possono essere soci della “ Associazione Commercianti Città di Subiaco” tutte le ditte individuali e le società di cui all’art 1 comma 2 del presente statuto per il tramite dei titolari o rappresentanti legali o soci o familiare di questi : padre, figlio con delega scritta dal titolare o rappresentante legale e soggetta a revoca .
Possono, altresì chiedere l’adesione alla Associazione altre Organizzazioni, Associazioni, Gruppi, Sodalizi, Enti, Consorzi e/o ecc. che operino nell’ambito delle categorie predette e i cui statuti perseguano finalità coincidenti con quello della Associazione e che liberamente accettino lo Statuto e i Regolamenti della “Associazione Commercianti Città di Subiaco”, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e patrimoniale.
Possono, inoltre essere ammessi in qualità di soci le Fondazioni e le Personalità che si siano distinte nel campo economico – finanziario – imprenditoriale e sociale nonché esperti che abbiano esercitato proficuamente le attività indicate all’art. 1 comma 2 dello Statuto Sociale.
La Associazione emette un’unica tessera ,forma e stampigliatura della quale sono stabilite dal Consiglio Direttivo. L’importo dell’iscrizione e della quota con decorrenza 01/gennaio per i soci e’ fissato annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dell’anno precedente .
Art.3 – CATEGORIE DEI SOCI
I soci si distinguono in tre categorie:
Fondatori : sono coloro che hanno costituito l’Associazione
Effettivi : sono tutti coloro che ne fanno richiesta ,avendone i requisiti art 2 sulla cui domanda di ammissione si sia favorevolmente espresso il Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti e abbiano versato la quota di ammissione e quella annuale.
Onorari : sono nominati dal Consiglio Direttivo tra : persone fisiche ditte, associazioni, enti privati o pubblici, , che si siano distinti in particolare modo nella collaborazione e nel sostegno all’ Associazione . Il numero è lasciato alla discrezionalità del C. Direttivo . Essi decadono quando sono venute meno le condizioni per le quali erano stati nominati.
Sostenitori : tutti coloro che intendono devolvere somme di denaro o lasciti a titolo di liberalità in favore della Associazione hanno
Art.4 – SEDE E DURATA
L’associazione ha sede in Subiaco via Papa Braschi 14/16
L’Associazione ha durata illimitata
Art.5 – FINALITA’
Le finalità dell’associazione sono :
a) – promuovere e sostenere l’attività’ sindacale delle categorie rappresentate tutelandone gli interessi degli associati nel rispetto della legislazione vigente;
b) – partecipare alle iniziative locali, in rappresentanza delle categorie dei soci;
c) – promuovere ed organizzare tutte le iniziative culturali e corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale per le attività svolte dalle categorie dei soci al fine di una migliore qualificazione nonché corsi di preparazione alle attività mercantili, , turistiche, consortili e dei servizi organizzati direttamente dalla Associazione o mediante enti e/o Associazioni appositamente costituiti.
d) – stabilire convenzioni con banche , per il ricorso al credito agevolato con tassi convenzionati e con procedure più celeri ,con studi e strutture private e pubbliche per assistere le imprese associate nei settori: tributario, tecnico, sociale, amministrativo, previdenziale, assicurativo, del lavoro, di patronato e ricreativo.
e) – promuovere e/o favorire la costituzione di gruppi di acquisto tra operatori economici, cooperative, consorzi anche di cooperative di produzione e lavoro, di consumo, di credito e dei servizi;
f) – tutelare ed assistere gli aderenti e gli appartenenti alle categorie, mediante convenzione con Patronati e strutture similari;
g)- promuovere iniziative di mutualità, sociali e ricreative tra i soci e loro familiari;
h) designare i rappresentanti della Confederazione in seno agli Organismi Comunali, , Enti, Comitati e Commissioni in cui e’ prevista ed ammessa la
rappresentanza dei commercianti e degli operatori turistici e di tutte le altre categorie rappresentate dalla” Associazione Commercianti Città di Subiaco”
i) promuovere azioni di coordinamento ed organizzazione tra i soci, rafforzare i vincoli tra gli stessi, e tutelarne il prestigio e gli interessi.
Art.6 – ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Per conseguire le proprie finalità istituzionali l’Associazione in particolare:
-Organizza servizi ed attività volte a promuovere in termini di mercato e di conoscenza culturale delle esigenze proprie dei soci
-Effettua e promuove studi e ricerche .
-Organizza e gestisce manifestazioni con particolare riferimento alle principali attività dell’Associazione.
-Realizza opuscoli e materiale informativo e pubblicitario, divulgativo
-Raccoglie i contributi e ogni altro finanziamento a qualunque titolo reperito per la realizzazione e/o promozione delle attività istituzionali.
-Collabora con Enti locali al fine di promuovere iniziative legate alle finalità dell’Associazione ed anche finalità sociali e filantropiche.
-Rappresenta e difende in maniera unitaria e solidale gli interessi degli soci
-Rappresenta il settore nei rapporti con le istituzioni, politiche, religiose, sindacali, sociali e culturali.
-Intraprendere iniziative con le ditte fornitrici dei soci al fine di garantire ad essi un buon margine di scontistica e condizioni vantaggiose.
Art.7 – AMMISSIONI
La domanda di ammissione deve contenere l’esplicita dichiarazione di accettazione del presente Statuto .
L’ammissione viene disposta da Consiglio Direttivo che decide a maggioranza , essa si perfeziona col versamento della quota di iscrizione e di quella per l’anno corrente .
Art.8 – RECESSO – INCOMPATIBILITA’ – DECADENZA
Il recesso del socio può avvenire per :
a) morte
b) dimissione
Le dimissioni dell’associato devono essere comunicate al Consiglio Direttivo per iscritto, il quale decide in modo insindacabile e se accolte hanno effetto immediato.
c) l’ incompatibilità
E’ motivo di incompatibilità e di conseguenza decade automaticamente il socio che fosse aderente ad altre associazioni in contrasto e/o in concorrenza con L’Associazione Commercianti Città di Subiaco.
d) la decadenza e’ pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata nei confronti dei soci :
- il cui operato si traduca in danno morale e materiale per l’Associazione,
- che non partecipano alla vita dell’Associazione,
- che non eseguono i versamenti della quota contributiva annuale ,
- che non adempiono ai doveri inerenti la qualifica di socio,
- che non ottemperano a quanto stabiliscono i regolamenti interni.
tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione , può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione, perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
Art.9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell’Associazione sono
- Assemblea dei Soci
- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Revisori
Art.10 – ASSEMBLEA
L’Assemblea e’ convocata dal Presidente ed è formata da tutti i soci, il diritto di voto è riservato ai soli soci fondatori ed effettivi.
Per la validità della sua costituzione è necessario che siano presenti almeno la metà dei soci fondatori ed effettivi iscritti nel libro soci, o comunque rappresentati da familiare con delega a firma autografa dell’avente diritto , le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione , l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci, e le delibere si prenderanno a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci iscritti nel libro dei soci .
L’Assemblea si adunerà almeno una volta l’anno e tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario.
Spetta all’Assemblea deliberare in merito :
a)–all’approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo
b)- alla elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
c)- alle modifiche dello Statuto e all’approvazione di eventuali regolamenti
d)- alla decadenza e/o riammissione del socio
e)- a stabilire la quota di ammissione e quella annuale che i soci devono versare entro e non oltre il 31 gennaio.
f) – aderire a Confederazioni più rappresentative del commercio e dei servizi
L’assemblea straordinaria viene convocata in caso di scioglimento dell’Associazione , oppure quando ne sia fatta esplicita richiesta al Presidente da almeno 3/5 dei soci, oppure dal collegio dei Revisori dei Conti.
Le delibere dell’assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
Art.11 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite fax o e-mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere notificata tramite invio di telegramma, inoltrato almeno 2 giorni prima della riunione.
Ciascun socio ha diritto per suo conto ad un solo voto e può essere al massimo portatore di altro voto per delega .
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio , non facente parte del Comitato Direttivo, o del Collegio del Revisore dei Conti, oppure da un suo familiare con delega scritta .
Tuttavia nessun può rappresentare più di un socio .
L’Assemblea e’ presieduta dal Presidente. All’inizio di ogni seduta viene eletto un Segretario, che ne redige i verbali, i quali vanno sottoscritti dal Presidente, dal segretario, e dagli scrutatori in caso di votazione e sono trascritti dal Segretario in apposito libro che verrà custodito dal Presidente e può essere messo a disposizione di qualsiasi socio a richiesta.
Art.12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione e’ amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea, composto da tre a sette elementi scelti tra i soci, i quali dureranno in carica tre anni o comunque sino alla loro sostituzione
IL Consiglio direttivo eletto dall’Assemblea dovrà procedere o in seduta stante o entro sette giorni all’elezione nel suo seno del Presidente dell’Associazione ,del Segretario e alla nomina del Tesoriere, il quale cura la contabilità, tiene aggiornato il libro cassa e risponde del suo operato al Presidente e al Consiglio Direttivo .Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo , lo stesso coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti . I nuovi membri dureranno in carica fino alla prima Assemblea annuale nella quale verrà approvato il Bilancio, essa potrà sostituirli o confermarli in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Qualora venisse meno la maggioranza dei rappresentanti del Consiglio Direttivo, lo stesso Comitato si intenderà decaduto e dovrà essere indetta immediatamente da parte dei Revisori dei Conti l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o la statuto riservano all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’Associazione e decide sulla destinazione degli avanzi di gestione .
In ogni caso è fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, fondi , riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi o compensi.
Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del comitato.
E’ in sua facoltà redigere e predisporre regolamenti ad hoc per meglio disciplinare l’attività dell’Associazione: Essi dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.
Il Consiglio Direttivo , si può riunire tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno , è di obbligo riunirsi almeno due volte l’anno, prima del 30 aprile e del 31 dicembre per sottoporre all’Assemblea l’approvazione, rispettivamente del Bilancio consuntivo relativo all’anno precedente, e il Bilancio preventivo per l’anno successivo.
Il Bilancio consuntivo e quello preventivo deve essere depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea , e potrà essere visionato dai soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite fax o e-mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data di riunione.
Nel caso che il Consiglio Direttivo omettesse entro i prescritti termini di rimettere i Bilanci all’Assemblea per l’approvazione , provvederà il Collegio dei revisori .
Art.13 – PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per un triennio ed è rieleggibile .Presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio e da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di impedimento o assenza è sostituito da Vice Presidente .Perdurando l’impedimento oltre sei mesi , il Consiglio direttivo dovrà rieleggere il nuovo Presidente.
Art.14 – COLLEGIO DEI REVISORI
L’Assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi compreso il Presidente tra persone aventi capacità professionale idonea ,essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili . Nel caso di dimissioni o di impedimento del Presidente , di uno o più membri del collegio , provvederà alla sostituzione l’assemblea all’uopo convocata .
I Revisori vigilano sull’amministrazione dell’Associazione esaminano ed approvano sottoscrivendolo il Bilancio annuale sia consuntivo che di previsione da presentare all’Assemblea dei Soci.
Verificano ogni tre mesi la consistenza di cassa e redigono per ogni loro verifica il verbale che trascrivono in apposito libro . Il Presidente avrà cura di custodire il libro dei verbali
Al collegio dei revisori viene demandato il compito di derimere qualunque controversia che dovesse insorgere tra soci ,o tra l’Associazione e qualsiasi socio . Il giudizio dei revisori è appellabile alla Assemblea il cui verdetto diventa definitivo
Art.15 – PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è formato :
- dalle quote sociali e dagli eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione,
- dai contributi erogati da Enti Pubblici e da altre persone fisiche e giuridiche.
-da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti.
-da eventuali entrate derivanti dalla gestione di manifestazioni e da iniziative e realizzazioni di progetti rientranti nelle finalità statutarie approvati dall’Associazione
-da ogni altra entrata derivante da attività commerciale produttiva, collaterale o marginale alle finalità statutarie
Art.16 – SCIOGLIMENTO
L’Associazione si estingue quando il patrimonio e’ divenuto insufficiente rispetto agli scopi e quando si ritiene opportuno farlo.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 4/5 dei soci esprimenti il voto personale, con esclusione delle deleghe. Anche la richiesta dell’Assemblea straordinaria per scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 degli iscritti con diritto al voto, deleghe escluse. In caso di estinzione l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.17 – MODALITA’ DELLE VOTAZIONI
Tutte le votazioni ,salvo il diritto di procedere diversamente con il consenso unanime dell’organo che le promuove , vengono fatte a scrutinio segreto
Art.18 – DISPOSIZIONI
Per tutto quanto non previsto dal seguente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di Associazioni similari ed analoghe contenute nel codice Civile .
Il presente statuto potrà essere modificato nei modi che la legge prevede